Una guida operativa al nuovo Accordo unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Repertorio atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, in vigore dal 19 maggio 2025. Sostituisce e consolida gli Accordi del 2011, 2012 e 2016. Periodo transitorio di dodici mesi: gli enti di formazione hanno tempo fino a maggio 2026 per adeguare i percorsi.
Il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente Stato-Regioni ha sancito l'Accordo unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Repertorio atti n. 59/CSR), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L'Accordo sostituisce e consolida tre precedenti intese fra Governo, Regioni e Province autonome: gli Accordi del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di SPP; del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature; e del 7 luglio 2016 su RSPP/ASPP. Il quadro normativo, per la prima volta dal 2011, è ricondotto a un unico testo organico.
È previsto un periodo transitorio di dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, durante il quale gli enti di formazione possono ancora avviare percorsi secondo i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016. Oltre tale termine — entro maggio 2026 — valgono integralmente i nuovi obblighi: nuove durate, nuovi contenuti minimi, verifica finale strutturata per tutti i percorsi. Per i moduli «Cantieri» e per il primo corso del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di SPP il termine è esteso a ventiquattro mesi.
L'Accordo del 17 aprile 2025 non è una riedizione di quello del 2011. Sei elementi sono nuovi o sostanzialmente diversi, e cambiano il mestiere di chi eroga formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.
Il completamento del corso e la firma del registro non sono più una prova sufficiente di apprendimento. È prescritta una verifica finale strutturata della comprensione e della capacità di applicare quanto appreso, per ogni percorso formativo, indipendentemente da durata e modalità di erogazione. Per l'e-learning, la verifica deve essere tracciabile a livello individuale e conservata insieme alla restante documentazione del fascicolo formativo. Le banche domande statiche di dieci o quindici domande, riproponibili senza limiti, sono uno strumento debole sotto il criterio di efficacia introdotto dal nuovo Accordo.
La formazione di un lavoratore che cambia mansione, reparto o tipologia di rischio deve precedere il trasferimento, non seguirlo a distanza di settimane. Per gli enti di formazione che lavorano con aziende grandi e con piani formativi pluriennali, la programmazione si fa più stretta: serve la capacità di erogare verifiche iniziali in tempo utile e di produrre attestati che siano disponibili prima del primo giorno nel nuovo ruolo.
L'Accordo del 17 aprile 2025 introduce per la prima volta in modo organico un percorso formativo dedicato al datore di lavoro che decide di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione: sedici ore di formazione base, più sei ore per il modulo «Cantieri» quando pertinente, con aggiornamento di sei ore ogni cinque anni. Per i consulenti e per gli enti di formazione, è un segmento di mercato che prima non esisteva in forma codificata.
Indipendentemente dalla durata (4 ore, 8 ore, 12 ore, 16 ore) e dalla modalità (aula, videoconferenza sincrona, e-learning asincrono), ogni percorso formativo deve concludersi con una verifica dell'apprendimento. Per l'e-learning, in particolare, la verifica deve essere strutturata, tracciabile e identificare con certezza il lavoratore: il quiz finale di dieci domande a risposta multipla, fatto al termine di un video di quattro ore senza identificazione, è la modalità su cui gli ispettori oggi guardano con più severità.
Tutta la documentazione formativa di ciascun lavoratore — registro presenze, materiali, verifiche, attestato, eventuali aggiornamenti — deve essere conservata per dieci anni dalla data di erogazione del corso. È la prassi consolidata coerente con il Testo Unico DLgs 81/2008. In caso di infortunio o di contenzioso, il documento di valutazione dei rischi del datore di lavoro va letto insieme al fascicolo formativo del lavoratore coinvolto: se il secondo è incompleto o non recuperabile, la posizione del datore di lavoro si aggrava in sede ispettiva.
Il periodo di adeguamento di dodici mesi previsto dall'Accordo per i percorsi avviati secondo i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016 scade nel maggio 2026. Da quella data, ogni nuovo corso erogato deve già rispondere ai requisiti del nuovo Accordo. Per i moduli aggiuntivi «Cantieri» e per il primo corso del datore di lavoro non ancora formato, il termine è esteso a maggio 2027. Le verifiche ispettive da parte degli organi di vigilanza sono già in corso sui corsi avviati dopo il 19 maggio 2025.
Riepilogo sintetico delle durate minime previste dall'Accordo del 17 aprile 2025 per le principali figure professionali. Per i dettagli relativi a casi specifici (es. settori particolari, rischio biologico, esposizione ad agenti cancerogeni) si rimanda al testo integrale dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale.
| figura professionale | formazione base | moduli aggiuntivi | aggiornamento periodico |
|---|---|---|---|
| Lavoratore — rischio basso | 4 ore generale + 4 ore specifica | — | 6 ore ogni 5 anni |
| Lavoratore — rischio medio | 4 ore generale + 8 ore specifica | — | 6 ore ogni 5 anni |
| Lavoratore — rischio alto | 4 ore generale + 12 ore specifica | — | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposto | 12 ore (in aggiunta a quella di lavoratore) | — | 6 ore ogni 2 anni |
| Dirigente | 12 ore | + 6 ore modulo Cantieri (se pertinente) | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro (anche D.L. SPP) | 16 ore | + 6 ore modulo Cantieri (se pertinente) | 6 ore ogni 5 anni |
La tabella è un estratto sintetico ad uso operativo. Il modulo «Cantieri» si applica quando il dirigente o il datore di lavoro svolge funzioni connesse a cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del DLgs 81/2008. Per RSPP/ASPP, coordinatori, operatori di attrezzature specifiche (es. carrelli elevatori, piattaforme aeree, gru) le durate sono disciplinate da sezioni dedicate dell'Accordo.
Le sei novità sopra, lette assieme, ridisegnano il mestiere dell'ente di formazione. Non basta più vendere «il corso da quattro ore con attestato». Il committente — e dietro di lui l'ispettore — chiede tre cose precise.
Non basta dichiarare che il lavoratore ha frequentato. Bisogna documentare che ha capito. In pratica: una verifica strutturata, con domande a risposta valutabile, tracce di ragionamento, prove pratiche. Le banche domande statiche di dieci anni fa, riproponibili all'infinito, sono uno strumento debole sotto questo profilo. La direzione operativa è verso banche ampie di domande con copertura per area di competenza, distribuzione per livelli di tassonomia di Bloom (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi), revisione umana sistematica.
La verifica dell'efficacia non riguarda la sola memoria: riguarda l'applicazione. Per la formazione sulla sicurezza, in particolare, l'ispettore guarda con favore le prove che mettono il lavoratore davanti a una situazione di lavoro realistica e chiedono come reagirebbe. È il motivo per cui gli scenari conversazionali — in chat o in modalità vocale — e i casi pratici sono diventati centrali nel discorso degli ultimi due anni. Saperia, ad esempio, fornisce entrambe le modalità nativamente, con valutazione AI delle risposte argomentate del lavoratore e punteggio per area di competenza.
Dieci anni di conservazione documentale, per ogni lavoratore, per ogni corso, non sono una formalità burocratica. In caso di infortunio o di contenzioso giudiziale, il documento di valutazione dei rischi del datore di lavoro va a braccetto col fascicolo formativo del lavoratore coinvolto. Se la formazione non è dimostrabile in modo individuale e tracciabile, la posizione del datore di lavoro si aggrava in sede ispettiva e giudiziale, e l'ente di formazione che ha rilasciato un attestato «leggero» rischia conseguenze sul proprio accreditamento regionale.
L'ispettore non chiede più «avete fatto la formazione?». Chiede «fatemi vedere come avete misurato che ha funzionato».
Per dodici mesi dalla pubblicazione in GU del 24 maggio 2025, gli enti di formazione possono ancora avviare percorsi secondo le regole dei precedenti Accordi 2011/2012/2016. Tre adempimenti concreti, però, sono opportuni già adesso.
Per ogni corso a catalogo, valutare se la verifica finale attuale regge il criterio di efficacia introdotto dal nuovo Accordo. In caso negativo, prevedere la sostituzione della modalità di verifica (banche ampie, casi pratici, scenari conversazionali) entro la fine del periodo transitorio. È il lavoro più sostanziale e va programmato per tempo.
Confrontare i contenuti dei vostri corsi con le indicazioni del nuovo Accordo per ciascuna figura professionale. Le durate sono spesso simili a quelle del 2011, ma i contenuti minimi sono stati riorganizzati e in alcuni casi ampliati. Per i preposti, in particolare, l'aggiornamento di sei ore ogni due anni richiede una rotazione di contenuti più ricca.
Se la documentazione formativa dei lavoratori vive oggi su cartella di rete, su drive condiviso, o sul vostro LMS senza integrazione con la verifica finale, è il momento di sistemare. La tracciabilità decennale richiede un sistema che conservi insieme: registro presenze, materiali, esito della verifica, attestato firmato, eventuali aggiornamenti. Saperia è uno degli strumenti che assolvono a questa funzione integrandosi con l'LMS esistente; non è l'unico, ma è l'ambito in cui vale la pena fare una valutazione comparativa adesso, non a ridosso della scadenza.
Una tabella incrociata onesta. Per ogni adempimento previsto o implicato dall'Accordo, cosa fa la piattaforma e cosa resta in capo a voi. Non vendiamo automazione totale: la responsabilità del formatore resta intatta. La piattaforma toglie la parte ripetitiva e fornisce gli strumenti di tracciabilità.
| requisito dell'accordo | cosa fa saperia | cosa resta a voi |
|---|---|---|
| 01 · Verifica finale obbligatoria, tracciabile per lavoratore | Genera quiz strutturato (5 tipi di domande), scenari conversazionali in chat o in modalità vocale, modalità ibrida con punteggio pesato. Tutte le risposte sono valutate, tracciate per lavoratore e per area di competenza, conservate con audit log. | Validare le domande generate, definire soglie e pesi per area, certificare l’identità del lavoratore in ingresso secondo la procedura interna. |
| 02 · Verifica strutturata anche in e-learning | Tracciamento individuale delle sessioni, presenza del lavoratore per modulo, verifica intermedia o finale per ogni capitolo, registro con timestamp esportabile. | Garantire l’identificazione certa del lavoratore (webcam, OTP, SSO) e la coerenza con il vostro LMS, dove Saperia si integra senza sostituirlo. |
| 03 · Verifica dell’applicazione, non solo della memoria | Scenari conversazionali in italiano, anche vocali, in cui il lavoratore dialoga con un caso pratico e l’AI valuta la qualità del ragionamento. Tassonomia di Bloom configurabile (applicazione, analisi). | Definire i casi pratici rilevanti per il vostro corso, validare la rubric di valutazione, decidere quali aree marcare come critiche con soglia must-pass. |
| 04 · Formazione preventiva al cambio di mansione | La valutazione iniziale (pre-assessment) misura lo stato di competenza del lavoratore prima del corso, area per area, e produce un rapporto del divario di competenza prima della formazione. | Programmare l’erogazione in tempo utile rispetto al cambio mansione, secondo l’accordo con il committente. |
| 05 · Tracciabilità della documentazione per 10 anni | Storage cifrato in cloud europeo, isolamento dati per organizzazione (Row Level Security), 7 formati di esportazione (HTML/PDF/ZIP), audit log immutabile delle azioni. | Stipulare la DPA con Yempik come responsabile del trattamento (art. 28 GDPR), allineare le politiche di conservazione con il vostro registro dei trattamenti. |
| 06 · Verifica di efficacia a 3-12 mesi dal corso | Campagne di follow-up automatiche con re-valutazione sulle stesse aree del pre/post, calcolo della ritenzione per area, rapporto di confronto pre/post/follow-up esportabile. | Decidere la cadenza del follow-up per ciascun corso, comunicare il piano al committente, gestire i lavoratori non più in organico. |
Otto domande specifiche su entrata in vigore, periodo transitorio, verifica dell'efficacia, validità degli attestati pre-2025, formazione del datore di lavoro, e-learning, tracciabilità decennale e sanzioni.
Niente parafrasi di seconda mano. I link sotto portano alle fonti primarie e alle analisi delle associazioni di settore. Verificate voi stessi: questo argomento è troppo importante per fidarsi della pagina di un fornitore.
Questa pagina è un'analisi divulgativa redatta da Saperia per professionisti della formazione. Non costituisce parere legale. Per decisioni operative con ricaduta sulla conformità della vostra organizzazione, consultate il vostro consulente del lavoro o un avvocato giuslavorista. Eventuali imprecisioni segnalate via email a hello@yempik.com saranno corrette tempestivamente.
Se quanto avete letto sopra vi sta facendo riguardare i vostri corsi attuali con un occhio diverso, vi facciamo vedere come Saperia aiuta a chiudere il cerchio. Quindici minuti, senza obbligo di seguito.
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